Indirizzo
Via F. La Francesca, 67
84124 Salerno

Orario lavorativo
Lunedì a Venerdì:
9.00/12.30 - 15.00/18.30

Prestazioni lavorative in Smart Working: chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

In merito alle nuove esigenze dei lavoratori in Smart Working e ai relativi obblighi in capo ai datori di lavoro, si riportano i recenti orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate in materia.

  • I Ticket Restaurant riconosciuti al lavoratore in Smart Working seguono l’ordinario regime fiscale: le norme che attualmente regolamentano i servizi sostitutivi di mensa tengono conto della circostanza che l’attivita’ lavorativa è sempre piu’ caratterizzata da forme di lavoro flessibili, anche l’esenzione dalla tassazione deve adeguarsi alla nuova realta’ lavorativa. Pertanto, il regime di parziale esenzione dalla tassazione previsto per i servizi sostitutivi di mensa puo’ essere riconosciuto anche per la modalita’ lavorativa in smart working e quindi il datore di lavoro non dovra’ operare la ritenuta di acconto sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro se cartacei, ovvero fino ad 8 se elettronici.
  • Rimborso delle spese del datore di lavoro sostenute/anticipate dai dipendenti: La volonta’ di tenere indenni i dipendenti dalle spese che gli si trovano a sostenere per ragioni lavorative quando lavorano da casa, ha spinto alcuni datori di lavoro a presentare diversi interpelli per avere indicazioni in merito al regime fiscale da applicare alle indennita’ erogate e/o rimborsi riconosciuti a tale fine. A tal proposito, l’Agenzia ha ritenuto tassabili le situazioni in cui il rimborso viene riconosciuto in modo forfettario e senza che il datore di lavoro intervenga nei contratti relativi alle diverse utenze rimborsando, l’intero costo sostenuto dal dipendente. Ha ritenuto esenti da imposta le situazioni in cui, sulla base di un calcolo analitico viene invece rimborsato al dipendente solo la quota dei costi risparmiati dalla societa’ in conseguenza del fatto che il dipendente sta lavorando in smart working. Il rimborso dei costi sostenuti dal dipendente nell’interesse del datore di lavoro potra’ non essere tassato solo qualora tali costi vengano determinati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.
  • Rimborso delle spese di trasferta sostenute dal dipendente in smart working: per parlarsi di trasferta, devono sussistere alcuni elementi essenziali quali il fatto che il lavoratore abbia una sede fissa alla quale fare ritorno al termine della missione e la circostanza che il mutamento della sede in cui venga svolta l’attivita’ lavorativa sia temporaneo, ovvero conseguente da scelte datoriali di carattere contingente. Si ritiene possibile applicare i principi contenuti nella risoluzione 92 del 30 ottobre 2015 dove viene analizzato il regime fiscale della indennita’ chilometrica erogata in presenza di una procedura aziendale per la “gestione delle trasferte” che, pur senza fare riferimento agli istituti dello smart working o del telelavoro gia’ ammetteva che, oltre alla distanza dalla sede di lavoro, si potesse fare riferimento anche al domicilio del lavoratore nelle situazioni in cui, quest’ultimo, potesse essere piu’ funzionale alla trasferta stessa purche’ nei limiti dei chilometri effettivamente percorsi.
  • Beni strumentali ai dipendenti e spese sostenute dall’azienda: per quanto riguarda gli acquisti di beni strumentali nuovi sostenuti, si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un ospecifico credito di imposta nella misura del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di lavoro agile.

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