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Pesanti sanzioni per il datore di lavoro che paga le retribuzioni in modalità non tracciata

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro, o i committenti, corrispondano ai lavoratori le retribuzioni, o l’anticipo di esse, solo attraverso banche, poste, o utilizzando sistemi di pagamento elettronico. Da questa data, pertanto, non è più possibile pagare in contanti, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

I rapporti interessati sono quelli di lavoro subordinato (articolo 2094 del Codice civile), quelli originati da collaborazione coordinata e continuativa, nonché i contratti di lavoro instaurati in qualunque forma dalle cooperative con i propri soci secondo la legge 142/2001.

La violazione dell’obbligo costa al datore di lavoro, o committente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati, la sanzione va moltiplicata per ogni mese in cui si è protratto l’illecito. Si pensi al caso di un soggetto che paghi il suo unico dipendente in contanti per due anni. La sanzione applicata sarà pari a 40.000 euro circa, ovvero 1.666,67 (importo più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista) per 24 mesi.

Con la nota 6201/2018 l’Ispettorato ha affermato che non è obbligatorio tracciare la retribuzione quando si corrispondono somme a titolo diverso, quali gli anticipi di cassa sostenuti dal lavoratore nell’interesse dell’azienda (rimborso spese viaggio, vitto, alloggio eccetera).

Vi è anche la possibilità di bonificare, a richiesta del lavoratore, la retribuzione a un soggetto diverso dallo stesso (ad esempio coniuge convivente)

Infine, è stato precisato che la sanzione per lavoro nero non assorbe, ma si cumula, a quella per il mancato pagamento tracciato delle retribuzioni, e che quest’ultima viene applicata, nel caso il lavoratore in nero percepisca la retribuzione con periodicità diversa da quella mensile, per tante volte quanti sono i giorni in cui gli viene erogata la retribuzione. Si pensi a un lavoratore in nero che viene comandato a prestare attività giorno per giorno e a fine giornata gli viene pagata la retribuzione in contanti. In questo caso la sanzione di 1.666,67, verrà applicata per ognuna delle giornate di paga.

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