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Esenzione fiscale fringe benefit a euro 3.000,00 per i dipendenti con figli a carico

L’art. 40 del Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) e rubricata “Misure fiscali per il Welfare aziendale” prevede che « (..)non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. (…)»

Ambito soggettivo e temporale della norma: lavoratori e datori di lavoro interessati

La platea dei lavoratori interessati dall’art. 40 sono lavoratori che posseggono i requisiti per ottenere le detrazioni per i carichi di famiglia cui all’art. 12 del TUIR.

Rientrano, quindi i dipendenti e anche i cd. collaboratori coordinati e continuativi con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR cioè che posseggono «un reddito complessivo… non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito…è elevato a 4mila euro»

Per ottenere l’esenzione, il lavoratore interessato, ai sensi del comma 3 dell’art. 40 del Decreto Lavoro, deve indicare il codice fiscale dei figli.

Resta fermo, poi, il cd. “principio di cassa allargato”, con la conseguenza che, pur facendosi riferimento a fringe benefit acquisiti nell’anno di imposta 2023, la loro contabilizzazione sarà possibile sino al 12 gennaio 2024. In buona sostanza, le fatture di acquisto dei beni e dei servizi di che trattasi potranno essere emesse verso il datore di lavoro fino alla predetta data del 2024. Qualora poi il titolo per accedere ai servizi e/o acquisire i beni costituenti i fringe benefit in parola sia rappresentato da un voucher, da emettere entro il 12 gennaio 2024, questo potrà poi essere materialmente utilizzato anche successivamente.

Ambito oggettivo della norma: in particolare, le utenze domestiche

L’erogazione in cash (o il rimborso) utile ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale si riferisce solo al “pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Per utenze “domestiche” si intendono quelle che riguardino immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore (o dal coniuge o dai familiari di cui sopra) anche qualora in tali immobili non sia stata stabilita la residenza o il domicilio: condizione essenziale è che quei soggetti sostengano le relative spese.

I datori di lavoro devono acquisire e conservare la documentazione di spesa. Tuttavia, il lavoratore può produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti che tale documentazione è in suo possesso riportando gli estremi del singolo documento di spesa e la modalità del pagamento effettuato e che le fatture in questione non abbiano formato oggetto di un rimborso, anche parziale, già effettuato da altri soggetti.

Ambito oggettivo della norma: soglia e non franchigia

Il superamento della soglia di €. 3.000,00 comporta la tassazione e soggezione a contribuzione dell’intero importo e non va misurata (solo) sul rapporto di lavoro in essere, ma anche su eventuali altri rapporti di lavoro (o di collaborazione coordinata e continuativa) attivati nell’anno di imposta 2023.

Pertanto, il dipendente/collaboratore non potrà cumulare, in ragione di diversi rapporti di lavoro intercorsi durante l’anno l’esenzione di €. 3.000,00, se già maturata in uno (o nella “sommatoria” di più di uno) dei predetti rapporti.

Altri adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve preventivamente effettuare una informativa alle sole rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Nel riservarci di fornire ulteriori indicazioni non appena la prassi ministeriale fornirà chiarimenti per alcune questioni non molto chiare (ad es. cumulo del beneficio tra due genitori lavoratori dipendenti), si allega format da compilare e sottoscrivere a cura del dipendente/collaboratore per ottenere il rimborso delle utenze energetiche.

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