Indirizzo
Via F. La Francesca, 67
84124 Salerno
Orario lavorativo
Lunedì a Venerdì:
9.00/12.30 - 15.00/18.30

Gentile Cliente,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, è stato convertito,
con modificazioni, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento introduce rilevanti novità per tutte le aziende, incidendo in modo significativo su
premialità INAIL, appalti e subappalti, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria e controlli
ispettivi.
Di seguito si riepilogano i principali interventi di interesse operativo.
Premialità INAIL e imprese “virtuose”
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzato a:
– rivedere le aliquote di oscillazione del tasso;
– rimodulare i benefici contributivi (“bonus”) collegati all’andamento infortunistico aziendale.
È espressamente previsto che non possano accedere ai benefici le imprese che abbiano riportato,
negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
La riduzione del premio assicurativo sarà sempre più collegata a comportamenti prevenzionistici
effettivi e alla correttezza complessiva dell’organizzazione aziendale.
Appalti e subappalti – rafforzamento dei controlli
Il decreto rafforza il sistema dei controlli nei contratti di appalto e subappalto, prevedendo:
– un’intensificazione dell’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
– l’obbligo di utilizzo della tessera di riconoscimento (badge) per i lavoratori, anche in
formato digitale, con sistemi di tracciabilità;
– il coordinamento con la disciplina della patente a crediti nei cantieri.
Aumenta la responsabilità del committente, anche nei rapporti di appalto privato, in relazione alla
sicurezza dei lavoratori impiegati.
Formazione obbligatoria – nuove scadenze per turismo e pubblici esercizi
Per le imprese operanti nei pubblici esercizi e nel settore turistico-ricettivo, è stabilito chela
formazione e l’addestramento previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 debbano essere completati
entro 30 giorni:
o dall’instaurazione del rapporto di lavoro;
o dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore in somministrazione.
Particolare attenzione dovrà essere posta al rispetto dei termini e alla qualità della formazione
erogata, anche sotto il profilo documentale.
Sorveglianza sanitaria e tutela della salute
Il provvedimento chiarisce e rafforza alcuni principi fondamentali:
– le visite mediche (periodiche, su richiesta o per rientro) devono essere effettuate in orario di
lavoro(restano escluse le visite preassuntive);
– è valorizzato il ruolo del medico competente nella prevenzione e promozione della salute;
– è prevista la possibilità di visite straordinarie in presenza di ragionevole motivo per la
verifica dell’assenza di condizioni incompatibili con mansioni a rischio (alcol e sostanze);
– la contrattazione collettiva potrà introdurre specifiche misure di tutela, inclusi permessi
retribuiti per screening sanitari.
Introduzione della gestione dei “near miss” (mancati infortuni)
Per le imprese con più di 15 dipendenti è prevista:
– l’adozione di sistemi di identificazione, registrazione e analisi degli eventi mancati;
– l’utilizzo di tali strumenti con finalità esclusivamente preventive, accompagnate da azioni
correttive.
Si tratta di un’evoluzione verso una prevenzione proattiva, che richiede una gestione strutturata e
coerente.
Rafforzamento dell’attività ispettiva
Il decreto prevede:
– il potenziamento dell’azione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
– controlli più mirati nei settori a maggiore rischio infortunistico;
– crescente attenzione alla coerenza tra documentazione e organizzazione reale del lavoro.