Gentile Cliente,
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), il datore di lavoro è tenuto a
garantire la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione e gestione di tutti i rischi
presenti nell’ambiente di lavoro, inclusi quelli di natura organizzativa, relazionale e psicosociale.
Tra questi rientrano anche le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, comprese quelle di
carattere sessuale.
A seguito dell’approvazione del DL n. 159 del 2025 convertito in L. 198/2025, art. 5 comma 3
lettera c), è necessario che il rischio di molestie e violenze costituisca un rischio lavorativo da
valutare e prevenire in modo specifico all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
In particolare, l’art. 17 e l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impongono la valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Le indicazioni normative e
applicative più recenti sottolineano che tale obbligo include anche i rischi psicosociali, tra cui
molestie, violenze e comportamenti lesivi della dignità personale.
Alla luce di ciò:
- Tutte le aziende sono oggi tenute a verificare se il proprio DVR contiene una valutazione
esplicita del rischio di molestie e violenze, anche in assenza di episodi noti.
- In caso contrario, è necessario procedere all’aggiornamento del DVR in tempi brevi, con
l’inserimento di una sezione dedicata ai rischi relazionali.
- La valutazione deve comprendere:
o l’identificazione delle condizioni organizzative e relazionali potenzialmente critiche;
o una valutazione del livello di rischio (basso/medio/elevato);
o l’indicazione di misure preventive e protettive adeguate, quali regole di condotta
interne, procedure di segnalazione e tutela, formazione del personale e figure di
riferimento competenti.
Si ricorda che non è sufficiente dichiarare che “il rischio non sussiste”: la normativa richiede
un’analisi documentata del rischio e delle misure adottate per gestirlo.
La mancata inclusione di tale rischio nel DVR può comportare rilievi in sede ispettiva,
aggravamento della responsabilità del datore di lavoro e criticità in caso di contenzioso o eventi
dannosi. Un DVR aggiornato è, oltre che un adempimento formale, uno strumento di tutela per
l’azienda e per i lavoratori.
Per l’adeguamento del DVR e per l’implementazione delle misure di prevenzione, è necessario
interfacciarsi con la figura interna responsabile della sicurezza o con il consulente di riferimento in
materia di sicurezza sul lavoro. Tale confronto è indispensabile per garantire che l’aggiornamento
sia coerente con l’organizzazione aziendale, con le procedure esistenti e con gli obblighi di legge.